La presenza delle donne nella
magistratura italiana
L' ammissione delle donne
all' esercizio delle funzioni giurisdizionali in Italia ha segnato il traguardo
di un cammino lungo e pieno di ostacoli.
Come è noto, l' art. 7 della
legge 17 luglio 1919 n. 1176 ammetteva le donne all' esercizio delle
professioni ed agli impieghi pubblici, ma le escludeva espressamente dall'
esercizio della giurisdizione. L' art. 8 dell' ordinamento giudiziario del 1941
poneva quali requisiti per accedere alle funzioni giudiziarie “essere cittadino
italiano, di razza ariana, di sesso maschile ed iscritto al P.N.F.".
Pochi anni dopo, il dibattito in seno all’
Assemblea Costituente circa l’ accesso delle donne alla magistratura fu ampio e
vivace ed in numerosi interventi chiaramente rivelatore delle antiche paure che
la figura della donna magistrato continuava a suscitare: da voci autorevoli si
sostenne che “nella donna prevale il sentimento sul raziocinio, mentre nella
funzione del giudice deve prevalere il raziocinio sul sentimento” ( on. Cappi);
che “ soprattutto per i motivi addotti dalla scuola di Charcot riguardanti il
complesso anatomo-fisiologico la donna non può giudicare” (on. Codacci); si
ebbe inoltre cura di precisare che “non si intende affermare una inferiorità
nella donna; però da studi specifici sulla funzione intellettuale in rapporto
alle necessità fisiologiche dell’ uomo e della donna risultano certe diversità,
specialmente in determinati periodi della vita femminile” (on. Molè). Più
articolate furono le dichiarazioni dell’ onorevole Leone, il quale affermò: “Si
ritiene che la partecipazione illimitata delle donne alla funzione
giurisdizionale non sia per ora da ammettersi. Che la donna possa partecipare
con profitto là dove può far sentire le qualità che le derivano dalla sua
sensibilità e dalla sua femminilità, non può essere negato. Ma negli alti gradi
della magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da
ritenere che solo gli uomini possono mantenere quell’ equilibrio di preparazione
che più corrisponde per tradizione a queste funzioni”; e che pertanto alle
donne poteva essere consentito giudicare soltanto in quei procedimenti per i
quali era maggiormente avvertita la necessità di una presenza femminile, in
quanto richiedevano un giudizio il più possibile conforme alla coscienza
popolare.
Si scelse infine di
mantenere il silenzio sulla specifica questione della partecipazione delle
donne alle funzioni giurisdizionali, stabilendo all’ art. 51 che “tutti i
cittadini dell’ uno e dell’ altro sesso possono accedere agli uffici pubblici
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Si intendeva
in tal modo consentire al legislatore ordinario di prevedere il genere maschile
tra i requisiti per l’ esercizio delle funzioni giurisdizionali, in deroga al
principio dell’ eguaglianza tra i sessi, e ciò ritardò fortemente l’ ingresso
delle donne in magistratura.
Solo con la legge 27
dicembre 1956 n. 1441 fu permesso alle donne di far parte nei collegi di corte
di assise, con la precisazione che almeno tre giudici dovessero essere uomini.
La legittimità costituzionale di tale disposizione fu riconosciuta dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 56 del 1958, nella quale si affermò che ben poteva
la legge “ tener conto, nell’ interesse dei pubblici servizi, delle differenti
attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purchè non fosse
infranto il canone fondamentale dell’ eguaglianza giuridica”.
Fu necessario aspettare
quindici anni dall’ entrata in vigore della Carta fondamentale perchè il
Parlamento - peraltro direttamente sollecitato dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 33 del 1960, che aveva dichiarato parzialmente illegittimo il
richiamato art. 7 della legge n. 1176 del 1919, nella parte in cui escludeva le
donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l’ esercizio di diritti e di
potestà politiche - approvasse una
normativa specifica, la legge n. 66 del 9 febbraio 1963, che consentì l'
accesso delle donne a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura.
Dall' entrata in vigore
della Costituzione si erano svolti ben sedici concorsi per uditore giudiziario,
con un totale di 3127 vincitori, dai quali le donne erano state indebitamente
escluse.
Con decreto ministeriale del
3 maggio 1963 fu bandito il primo concorso aperto alla partecipazione delle
donne: otto di loro risultarono vincitrici e con d.m. 5 aprile del 1965
entrarono nel ruolo della magistratura.
Da quel primo concorso l’
accesso delle donne nell’ ordine giudiziario ha registrato nel primo periodo
dimensioni modeste, pari ad una media del 4% -5% per ogni concorso, per
aumentare progressivamente intorno al
10% -20%“ dopo gli anni ’70, al 30% - 40% negli anni ’80 e registrare un’
impennata negli anni successivi, sino a superare ormai da tempo ampiamente la
metà.
Attualmente le donne
presenti in magistratura sono 3788, per una percentuale superiore al 40% del
totale, e ben presto costituiranno maggioranza, se continuerà il trend che vede le donne vincitrici di concorso in
numero di gran lunga superiore a quello degli uomini. Come è evidente, tale
fenomeno è reso possibile dal regime di assunzione per concorso pubblico, tale
da escludere qualsiasi forma di discriminazione di genere; esso è inoltre
alimentato dalla presenza sempre più marcata delle studentesse nelle facoltà di
giurisprudenza. superiore a quello degli uomini.
Dal primo concorso ad oggi
il profilo professionale delle donne magistrato è certamente cambiato. Alle prime
generazioni fu inevitabile, almeno inizialmente, omologare totalmente il
proprio ideale di giudice all’ unico modello professionale di riferimento ed
integrarsi in quel sistema declinato unicamente al maschile attraverso un processo di completa imitazione
ed introiezione di tale modello, quale passaggio necessario per ottenere una
piena legittimazione. Ma ben presto, una volta pagato per intero il prezzo
della loro ammissione, superando la prova che si richiedeva loro di essere brave quanto gli
uomini, efficienti quanto gli uomini, simili il più possibile agli uomini, e
spesso vivendo in modo colpevolizzante i tempi della gravidanza e della
maternità come tempi sottratti all’ attività professionale, si pose alle donne
magistrato il dilemma se continuare in una assunzione totale del modello dato,
di per sé immune da rischi e collaudata da anni di conquistate gratificazioni,
o tentare il recupero di una identità complessa, tracciando un approccio al
lavoro, uno stile, un linguaggio, delle regole comportamentali sulle quali
costruire una figura professionale di magistrato al femminile. Attraverso
percorsi individuali anche molto diversi, dopo una lunga sperimentazione del
modello paritario, era diventato ben chiaro che la totale omologazione a quel modello consentiva di diventare dei
buoni giudici, ma finiva con il soffocare, fino a renderla invisibile, l’
autonoma significazione dell’ essere donna giudice e la specificità del suo
apporto alla giurisdizione. Ne era
derivata una netta scissione tra pensiero e realtà, tra intelligenza ed
esperienza, tra essere donne ed essere giudici, sino ad allora rimossa, più che
superata.
Attraverso il confronto ed
il dibattito questa esigenza personale divenne una consapevolezza collettiva ed
una sollecitazione a restituire ad una dimensione anche femminile la pratica
del giudicare, a dare voce e senso alla
presenza delle tante donne che rendevano giustizia senza che il loro essere donne rivestisse in apparenza
una particolare significazione. Tale consapevolezza ha costituito la tappa fondamentale di un percorso diretto a rendere autonoma e non più dipendente la
presenza delle donne in magistratura.
Negli ultimi tempi l’
attenzione per le tematiche sollevate dalle donne magistrato è certamente
aumentata: se è vero che sino agli anni novanta porre il tema delle pari
opportunità in magistratura incontrava atteggiamenti di totale incomprensione
da parte dei colleghi, attualmente la questione della differenza di genere è
entrata nella cultura della giurisdizione, rendendo opinione diffusa che la
valorizzazione della differenza di genere non è soltanto una esigenza di
giustizia, ma anche un fattore di funzionamento ed una risorsa del sistema. Ormai
da tempo la questione della parità si declina nel senso delle pari opportunità,
attraverso l’ attività del Comitato per
le pari opportunità presso il CSM, la cui costituzione ha segnato l’
istituzionalizzazione di tale tematica, e più di recente dei comitati pari opportunità presso i vari distretti
di corte di appello e presso la Corte di cassazione.
Il Comitato Pari Opportunità
del CSM, organo istituito nel 1992 su sollecitazione dell’ Associazione Donne
Magistrato in attuazione della legge 10 aprile 1991 n. 125, è impegnato ad
esaminare le multiformi difficoltà che le donne magistrato incontrano nel lavoro
ed a formulare proposte sempre più
calibrate dirette ad ovviare a dette difficoltà e ad attuare politiche volte ad
eliminare le disparità di fatto, da un lato superando le condizioni di lavoro
che provocano effetti diversi a seconda del sesso nei confronti di soggetti che
pur svolgono le stesse funzioni, dall’ altro lato favorendo, anche mediante
nuove articolazioni dell’ organizzazione del lavoro, l’ equilibrio tra
responsabilità familiari e responsabilità professionali. Sollecitato da tale
organismo, il CSM ha adottato numerose delibere e circolari in materia di assegnazioni
e tramutamenti di sede, organizzazione del lavoro, formazione.
Il legislatore si è peraltro
dato carico di fornire una risposta istituzionale al problema della
sostituzione dei magistrati assenti dal servizio per maternità, prevedendo con
la legge 13 febbraio 2001 n. 48 un organico aggiuntivo di magistrati
distrettuali, destinati a sostituire i magistrati assenti nell’ ambito dei vari
distretti di corte di appello.
E tuttavia l’ evidenza
statistica sta ad indicarci che le donne in posizione dirigenziale sono ancora una
minoranza esigua: attualmente vi sono
10 presidenti di tribunale su 134, 8 procuratori della repubblica su 141, una
sola donna è presidente di corte di appello, nessuna donna è procuratore generale di corte di appello, un
solo presidente di sezione presso la
Corte di Cassazione è donna, nessun avvocato generale e due soli sostituti
procuratori generali su 54 presso la stessa Corte sono donne.
Poiché lo scarto è così
forte da non trovare più
giustificazione, come in passato poteva ritenersi, nella minore anzianità di
servizio, e poiché non è possibile credere che il mero passare del tempo
apporterà modifiche significative a tale deficit, è necessario innanzi tutto analizzare le cause di tale
fenomeno e quindi porre mano a misure di riequilibrio della rappresentanza ed
alla elaborazione di progetti organizzativi complessivi diretti a garantire la
concreta immissione delle donne in ruoli di responsabilità e di strumenti
idonei a determinare un effettivo cambiamento nella mentalità e nella pratica.
In tal senso si muove lo
strumento della riserva di quote per l’ elezione negli organismi di
rappresentanza, già sperimentato in altri Paesi e recepito dall’ ANM con una
modifica statutaria che assicura la presenza di donne magistrato nelle liste
per una quota pari al 40%.
Si tratta di uno strumento importante,
ma ancora insufficiente ad assicurare l’ effettiva partecipazione delle donne
magistrato alle scelte associative, come è confermato dalla perdurante scarsa
presenza delle donne negli organismi di vertice dell’ Associazione, forse anche
dovuta alla resistenza di una parte
delle stesse donne magistrato a revocare ogni delega per rappresentare
direttamente le esigenze e le problematiche di genere, in modo da incidere
sulle scelte di politica associativa.
E’ un percorso lungo e pieno di ostacoli, a causa di
radicati pregiudizi che generano ed alimentano le spinte all’ esclusione ed
all’ autoesclusione, benché le donne magistrato abbiano dato eccellente prova
nell’ esercizio della giurisdizione per capacità tecniche, preparazione
professionale ed equilibrio, doti di cui molti ebbero a dubitare al momento di
scrivere la Carta fondamentale.
Non è infatti dubbio che la
insufficiente valorizzazione della professionalità femminile determini uno
spreco di risorse ed una inefficienza del servizio giustizia, del quale tutti, uomini
e donne, dobbiamo farci carico, superando
quella tendenza all’ astrattezza ed all’ ideologismo che non consente di
percepire l’ iniquità della sottorappresentanza politica delle donne e che
costituisce ostacolo alla accettazione del principio che l’ eguaglianza si
realizza soltanto con la partecipazione effettiva di donne e di uomini nei
processi decisionali.
Gabriella
Luccioli