Possibili effetti differenziati per uomini e donne magistrato
prefigurabili della riforma dell’ordinamento giudiziario
La L.n. 125/1991 e la recente modifica dell’art. 51 Cost. secondo cui “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” impongono un esame dell’emendamento al ddl di delega in tema di ordinamento giudiziario anche alla luce dei possibili effetti differenziati della riforma sulle donne e sugli uomini magistrato.
Come noto la crescita della presenza femminile nella magistratura ordinaria dal 1965 (il primo decreto di nomina di donne è del 5.4.1965) è stata costante e appare (in sintonia con quanto accade negli altri Paesi dell’UE) inarrestabile: le donne erano 207 su 6.999 nel 1971 (2,95%), 708 su 6.812 nel 1981 (10,3%), 1.264 su 7.282 nel 1988 (17,4%), 2986 su 8704 ossia il 34,3 % nel 2000 e sono oggi 3472 su 9.115: il 38,9 %. Se poi si considera la distribuzione per genere nelle diverse fasce di età si può prevedere che nel prossimo ventennio le donne rappresenteranno la maggioranza assoluta dei magistrati. Infatti, se nella fascia di età oltre i 40 anni le donne sono il 20%, nella fascia ricompresa tra i 35 e i 40 le donne sono il 49,6%, in quella tra i 30 e i 35 sono il 53,2%, mentre tra i magistrati con meno di trenta anni le donne rappresentano il 57,2 %.
Preliminarmente all’esame dell’impatto eventuale delle nuove disposizioni sulle donne, non è inutile ricordare: che sono definite "azioni positive" tutte quelle misure che hanno lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunita' di lavoro e nel lavoro, la quale è resa manifestamente necessaria dalla c.d. segregazione delle donne nei ruoli tradizionali, segregazione che può attuarsi attraverso forme di discriminazione sia diretta che indiretta (costituisce discriminazione diretta ex art.4, 1° co. L.n.125 del 1991 “qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso" senza che abbia alcun rilievo l'"intento discriminatorio", ma solo i suoi effetti causalmente riconducibili in via immediata al sesso; costituisce invece discriminazione indiretta - art.4 co.2 - "ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggiano in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa”); che la legge n .125/91 non ha perso di attualità, e che assieme al programma di azione comunitaria per il periodo 2001-2005, va valutata quale riconoscimento giuridicamente rilevante della permanenza di ostacoli di fatto alla piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, a cagione del perpetuarsi dello squilibrio nella ripartizione per genere delle responsabilità familiari e sociali tra uomini e donne, con una minore partecipazione femminile nei più elevati processi decisionali; che ciò vale anche per le donne magistrato, come dimostrano i dati oggettivi sulla scarsa presenza delle donne nei posti semidirettivi (55) e direttivi (22 di cui 15 in uffici minorili) – percentuali che il Comitato per le pari Opportunità ha verificato non essere giustificata sulla base della minore anzianità di servizio - nonché quanto emerso dal questionario finalizzato all’acquisizione di elementi di valutazione per l’attuazione di pari opportunità in magistratura (in Quaderni del CSM, n. 97), e cioè che sono le donne più che gli uomini a dover conciliare gli impegni professionali con il lavoro di cura dei figli, a scapito di quest’ultimo, non essendo “risparmiate” le donne magistrato dalla condizione di c.d. “doppia presenza” della donna lavoratrice.
Ciò premesso, si osserva come nella delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario sono ravvisabili criteri di progressione in carriera tali da svantaggiare in modo proporzionalmente maggiore i magistrati donna piuttosto che i magistrati uomini, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione e con il disposto della L.125/91.
Infatti, l’emendamento introduce ai fini della progressione in carriera plurimi “concorsi per titoli ed esami”. In merito ai “titoli” in difetto di ulteriori specificazioni, e considerato che vengono distintamente contemplati i “provvedimenti giudiziari”, deve ritenersi che rivestirà importanza particolare la produzione scientifica, il che significa che i magistrati dovranno a tal fine coltivare rapporti con le Università e con le redazioni delle riviste scientifiche. Ancora, dovendo essere valutati come “altri titoli” i provvedimenti giudiziari, è intuibile, e lo si è ampiamente sottolineato, come i provvedimenti decisori verranno elaborati non più soltanto in vista della risoluzione della controversia, ma anche in funzione della futura valutazione da parte della commissione di concorso o di esame. Infine, negli esami – scritti ed orali –non sarà dato prevalente rilievo alla concreta esperienza giudiziaria piuttosto che ad uno studio precipuamente finalizzato al superamento della prova concorsuale, richiedendo un’attività di studio indipendente da quella strettamente finalizzata allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Un tale sistema avrebbe effetti differenziati tra uomini e donne e pregiudizievoli per queste ultime.
Infatti, gli oneri di cura familiare incombenti sulle donne magistrato comportano una minore disponibilità di tempo per le donne per l’aggiornamento professionale “astratto” cioè non finalizzato allo studio e risoluzione delle controversie ed alla gestione dei processi ma ad un generico accrescimento culturale, oltre ad una minore disponibilità delle donne per mutamenti di sede, venendo privilegiate nelle domande di trasferimento le esigenze riguardanti l’assistenza ai familiari e la cura dei figli (come è stato confermato dalla raccolta dei questionari sopra citati)
Sotto questo profilo risulta particolarmente pregiudizievole la previsione di cui all’art. 1 comma 6 lett. A) laddove non fa distinzioni nel mutamento delle funzioni rispetto al passaggio da o a funzioni civili, che non presentano quel profilo di incompatibilità che si segnala rispetto alle funzioni giudicanti penali; nonché di cui all’art. 6 lett. B) che prevede un periodo transitorio troppo breve che non tiene conto delle ragioni della scelta delle funzioni, spesso legata per le donne, più che per gli uomini, a motivazioni familiari piuttosto che attitudinali.
Inoltre va considerato che è più difficile per le donne accedere ad iniziative di formazione professionale che si protraggano fuori dal luogo abituale di residenza, ed appare in particolare difficilmente compatibile con il ruolo di cura la frequenza fuori sede a corsi della durata di due mesi.
Ciò comporta, sotto un profilo pratico, che le donne, in ragione del persistere del loro ruolo sociale di cura, avranno minori possibilità di coltivare studi astratti, predisponendo pubblicazioni, coltivando rapporti universitari, dovendosi in misura ben maggiore degli uomini dedicarsi all’assistenza familiare e alla cura dei figli. Non essendo i titoli scientifici, come sopra rilevato, criterio di valutazione del livello di preparazione concreta del magistrato e essenziale metodo per la verifica circa la sussistenza di attitudini specifiche per l’esercizio delle funzioni, tale criterio, ove assumesse nella progressione in carriera importanza preponderante avvantaggerebbe in misura differenziata uomini e donne costituendo discriminazione indiretta vietata. Lo stesso deve dirsi per il rilievo che si intendesse attribuire ad esami che richiedessero una preparazione specificamente finalizzata al superamento degli stessi, piuttosto che alla valutazione dell’attività che si è in concreto in grado di svolgere, alla valutazione del livello formativo e di esperienza professionale maturata.
Deve infine rilevarsi che solo criteri di valutazione predeterminati ed oggettivi, come tali sottoponibili alla verifica del rispetto della “stretta essenzialità” previsto dall’art. 4 della L.125/91, potranno costituire garanzia contro il rischio di discriminazioni, che si è purtroppo sperimentato essere presente in metodi gerarchico-burocratici di valutazione dei singoli magistrati.
Non deve infine sottacersi come la motivazione che più contraddistingue la scelta femminile da quella maschile nell’accesso alla professione del magistrato (cfr. risultati questionario, cit.) consiste nella possibilità di intervento nella realtà sociale, nel desiderio di svolgere un ruolo socialmente utile e rilevante, sentito con entusiasmo e con forte consapevolezza etico-sociale; tra le donne ha meno spazio una concezione elitaria; il “potere” viene visto come “mero potere istituzionale sul caso singolo” e viene valorizzato l’orientamento sociale del ruolo, concepito innanzitutto come un servizio, delicato ed essenziale. Fare carriera coincide allora col “fare bene il proprio lavoro” e non con l’accumulare titoli per far carriera e l’attivarsi per progredire individualmente in una scala gerarchica. In merito è opportuno ricordare che la risorsa di una differenziata sensibilità alle questioni da giudicare costituita dalle donne è stata di recente richiamata anche dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza 31 maggio 2001 n. 172, che ha espressamente sottolineato l’importanza di quanto previsto dal legislatore con riferimento ai componenti non togati dei tribunali per i minorenni, che “nelle sue decisioni il Collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e sensibilità proprie del sesso di appartenenza”.
Infine, non può dirsi strettamente funzionale alla scelta dei magistrati che rivestiranno diverse superiori funzioni una maggiore attenzione alla propria astratta preparazione scientifica piuttosto che alla concreta applicazione – anche con i dovuti approfondimenti scientifici – per la risoluzione dei casi concreti, con conseguente maggiore maturazione di esperienza professionale, né è criterio strettamente diretto a scegliere tra più magistrati quelli maggiormente idonei a rivestire funzioni di grado maggiore, o direttivo, il richiedere l’elaborazione di provvedimenti complessi, “dottorali”, validi per la progressione in carriera, piuttosto che l’elaborazione di meri atti giustificativi della decisione.
Silvia Governatori