A.  D.  M.  I.

Associazione  Donne  Magistrato  Italiane

  

Oggetto:  recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di violenza sessuale

  

1.   La recente campagna di stampa  sollevata in ordine ad una decisione della Corte di Cassazione in materia  di violenza sessuale su minore riporta in primo piano  l’uso talvolta non corretto dei mezzi di informazione sull’operato della magistratura  che ne stravolge  il significato   secondo finalità  improprie.

         Va infatti precisato che  la sentenza della Corte  non ha affermato alcun principio di diritto, ma  - nell’esaminare l’unico motivo del ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione – ha ravvisato la contraddittorietà e  la insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza della diminuente  della minore gravità del fatto  di cui all’art. 609 – quater. comma 3,  del codice penale.

Sarà quindi il giudice del  merito a dovere rivalutare  le risultanze  probatorie acquisite, sicché , contrariamente a quanto  riportato dalla stampa,  l’annullamento della sentenza impugnata non  ha  inciso sulla  sussistenza del reato di violenza sessuale, né vincola il giudice del rinvio  a qualificare il reato in termini di minore gravità, essendo lo stesso tenuto soltanto a  fornire una  motivazione congrua e non contraddittoria.

Tuttavia, nella motivazione della sentenza si rinviene una affermazione  che   denuncia  un’applicazione della legge secondo valori  e concezioni di un pensiero maschile,  ampiamente superati nella  società e nel comune sentire.

La pronuncia  ha, infatti, attribuito rilevanza  alle  pregresse esperienze sessuali  della  vittima  minorenne , consumate  anche con figure adulte prima del compimento  dei 14 anni, per desumerne una  possibile maturità sessuale superiore a quella propria della sua età.

Un’affermazione  che desta perplessità, ove si tenga conto che  tali esperienze costituiscono  a loro volta, secondo la stessa volontà del legislatore,  gravi fatti  di violenza sessuale, e  che comunque erano  tali  da   pregiudicare  e  condizionare  fortemente lo sviluppo della  personalità  della minore, più che   consentirne la maturazione  di scelte libere e  “avvedute” sul piano della  successiva vita sessuale, come  invece  si legge  nella  sentenza.

          

2.    Le donne magistrato non si  riconoscono  nell’ immagine di una Corte di Cassazione oscurantista e reazionaria che detta campagna di stampa consegna all’opinione pubblica, immagine che  non corrisponde a quella  che emerge dalla  giurisprudenza  della Corte, ispirata ai valori  costituzionali,   a tutela dei diritti della persona, dei soggetti deboli all’ interno della famiglia, delle vittime di reato, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Tuttavia, tenuto conto  delle problematiche  aperte da alcune pronunce in  materia di reati sessuali, l’A.D.M.I. ha   segnalato  al  Primo Presidente della Corte di Cassazione e al Gruppo consultivo costituito presso la stessa  : 1) l’opportunità di   una diversa  attribuzione e ripartizione delle  competenze tra le sezioni,  assegnando i processi per reati  sessuali   alla  sezione   che tratta i processi per  i reati contro la persona ; 2)  l’esigenza necessità  che a tale sezione siano assegnate in  numero cospicuo  donne magistrato, in modo che nella  formazione dei collegi per la trattazione dei  processi relativi a reati sessuali sia normalmente garantita la presenza femminile.

            Roma, 23  febbraio 2006