A. D. M. I.
Oggetto: recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di violenza sessuale
1. La recente campagna di stampa sollevata in ordine ad una decisione della Corte di Cassazione in materia di violenza sessuale su minore riporta in primo piano l’uso talvolta non corretto dei mezzi di informazione sull’operato della magistratura che ne stravolge il significato secondo finalità improprie.
Va infatti precisato che la sentenza della Corte non ha affermato alcun principio di diritto,
ma - nell’esaminare l’unico motivo del
ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione – ha ravvisato la contraddittorietà
e la insufficienza della motivazione in
ordine alla sussistenza della diminuente
della minore gravità del fatto
di cui all’art. 609 – quater. comma 3, del codice penale.
Sarà quindi il giudice
del merito a dovere rivalutare le risultanze probatorie acquisite, sicché , contrariamente a quanto riportato dalla stampa, l’annullamento della sentenza impugnata
non ha
inciso sulla sussistenza del
reato di violenza sessuale, né vincola il giudice del rinvio a qualificare il reato in termini di minore
gravità, essendo lo stesso tenuto soltanto a
fornire una motivazione congrua
e non contraddittoria.
Tuttavia, nella motivazione
della sentenza si rinviene una affermazione
che denuncia un’applicazione della legge secondo valori e concezioni di un pensiero maschile, ampiamente superati nella società e nel comune sentire.
La pronuncia ha, infatti, attribuito rilevanza alle
pregresse esperienze sessuali
della vittima minorenne , consumate anche con figure adulte prima del
compimento dei 14 anni, per desumerne
una possibile maturità sessuale
superiore a quella propria della sua età.
Un’affermazione che desta perplessità, ove si tenga conto
che tali esperienze costituiscono a loro volta, secondo la stessa volontà del
legislatore, gravi fatti di violenza sessuale, e che comunque erano tali da pregiudicare e condizionare fortemente lo sviluppo della personalità
della minore, più che
consentirne la maturazione di
scelte libere e “avvedute” sul piano
della successiva vita sessuale,
come invece si legge nella sentenza.
2. Le donne magistrato non si riconoscono nell’ immagine di una Corte di Cassazione oscurantista e reazionaria che detta campagna di stampa consegna all’opinione pubblica, immagine che non corrisponde a quella che emerge dalla giurisprudenza della Corte, ispirata ai valori costituzionali, a tutela dei diritti della persona, dei soggetti deboli all’ interno della famiglia, delle vittime di reato, delle lavoratrici e dei lavoratori.
Tuttavia, tenuto conto delle problematiche aperte da alcune pronunce in materia di reati sessuali, l’A.D.M.I. ha segnalato al Primo Presidente della Corte di Cassazione e al Gruppo consultivo costituito presso la stessa : 1) l’opportunità di una diversa attribuzione e ripartizione delle competenze tra le sezioni, assegnando i processi per reati sessuali alla sezione che tratta i processi per i reati contro la persona ; 2) l’esigenza necessità che a tale sezione siano assegnate in numero cospicuo donne magistrato, in modo che nella formazione dei collegi per la trattazione dei processi relativi a reati sessuali sia normalmente garantita la presenza femminile.
Roma, 23 febbraio 2006