ASSOCIAZIONE DONNE MAGISTRATO ITALIANE - ADMI
OSSERVAZIONI ai disegni di legge n. 1211 e 1412 d’iniziativa dei senatori Berselli, Mugnai, Mazzatorta, D’Alia e Li Gotti
I disegni di legge in oggetto dispongono in sostanza esclusivamente sulla competenza riguardante l’affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio, sottraendola al tribunale per minorenni ( T.M.) unitamente ad alcuni altri procedimenti, quali il riconoscimento del figlio naturale, l’azione di accertamento giudiziale di paternità e maternità, la legittimazione ecc. che il legislatore della Riforma del diritto di famiglia del 1975, riformulando l’art.38 disp. di att. c.c., aveva attribuito al giudice specializzato.
Il T. M. torna ed essere esclusivamente il giudice dell’adozione e della potestà e poco altro.
Le ragioni indicate nella presentazione del secondo disegno di legge, che assorbe il primo, si riferiscono alle criticità dovute ai tempi di intervento del tribunale per i minorenni, alle scarse garanzie del rito, alla necessità di evitare conflitti o parcellizzazioni di competenza e di concentrare avanti ad uno stesso giudice la domanda di affidamento e quella relativa agli oneri di contribuzione economica per il sostegno del minore che non vive con entrambi i genitori.
La proposta, tuttavia, lascia insoluti alcuni problemi.
1 ) Innanzitutto, secondo l’ordinanza della Corte di cassazione che ha regolato il conflitto di competenza tra giudice ordinario e giudice minorile in tema di affidamento del minore che non convive con entrambi i genitori, anche il giudice specializzato ha piena competenza in ordine a tutte le questioni economiche ed applica pienamente la riforma contenuta nel novellato art.155 c.c., con tutte le sue implicazioni. Pertanto non sussiste più la frammentazione irrazionale di competenza più volte criticata. Solo nel caso in cui si tratti esclusivamente di questioni economiche che non incidono sull’affidamento resta competente, secondo la Suprema Corte, il giudice ordinario.
2 ) in secondo luogo la procedura del rito minorile, con la riforma di cui alla legge n.149/01, prevede l’assistenza tecnica a tutti i livelli, mentre il rispetto del principio del contraddittorio previsto da norma di rango costituzionale va garantito alla luce di quanto affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.1 /2002 che ha ribadito la necessità che il giudice minorile si
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attenga al sistema processuale e contemperi la celerità del rito camerale con le garanzie del giusto processo. Pertanto anche secondo questo profilo non si ravvisa il fondamento delle critiche sollevate nei confronti di tale procedura, né l’urgenza della modifica proposta.
3 ) in terzo luogo lo spostamento di competenza al giudice ordinario non risolve il problema procedurale in tema di affidamento, perché la riforma non prevede quale rito debba essere applicato, posto che non si verte in tema di separazione di coniugi. Ne consegue che sarebbe lasciata alla fantasiosa capacità creativa del giudice la scelta della procedura più idonea.
4) in quarto luogo si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra le coppie sposate che possono, anche ai fini dell’affidamento della prole, disporre della procedura semplificata e priva di costi della separazione consensuale omologata in cui non è necessaria la presenza dell’avvocato, mentre per i genitori non coniugati che vogliono consacrare il loro impegno in un atto che abbia forza vincolante ed assuma le caratteristiche di un provvedimento esecutivo, nessuna procedura agile viene prevista.
5 ) In quinto luogo si viene a rinunciare all’alta specializzazione del giudice minorile per buona parte delle procedure che riguardano i minori anche per quel tipo di cause ( riconoscimento, accertamento giudiziale di paternità e maternità ecc ) che non hanno mai posto problemi di conflitti di competenza ed in cui si sono sempre utilizzate le procedure formali garantite, trattandosi indubbiamente di rito contenzioso ( rispetto dei termini, assistenza tecnica, sistema delle impugnazione ecc ), alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 25 .5.1987.
6 ) Infine – e questo resta il problema principale - non viene superata la possibilità di conflitti tra giudici, che anzi verrebbe amplificato andando a riguardare anche i figli naturali, posto che il T.M resta il giudice della potestà e le sue decisioni non potrebbero non essere prese in considerazione dal giudice dell’affidamento, secondo un principio ampiamente affermato dalla Suprema Corte, per cui i genitori continuerebbero ad avere l’opportunità spesso molto deleteria, di continuare ad indirizzarsi alternativamente all’uno o all’altro giudice, cercando più sponde per trovare risposta alla loro litigiosità, soprattutto nel caso in cui il provvedimento già pronunciato non sia loro favorevole.
Si sottolinea che l’alta litigiosità dei genitori pone i figli in situazione di grave sofferenza e può costituire fonte di maltrattamento psicologico.
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In sostanza rimangono irrisolti problemi procedurali e sostanziali che vanno presi in considerazione, mentre la critica dei tempi lunghi di un ufficio giudiziario andrebbe verificata perché in più occasioni le procedure minorili sono state promosse proprio per superare i gap di quelle ordinarie.
Ciò premesso, l’ADMI auspica una riforma più radicale sui temi della famiglia e dei figli che affronti in modo più completo le indubbie difficoltà che le coppie e l’avvocatura incontrano nell’accesso alla giustizia.
Ritiene che occorra salvaguardare in concreto la specializzazione del giudice preposto a questi procedimenti, non rinunciando agli approdi raggiunti dalla giustizia minorile e nel contempo garantendo il giusto processo e vede come traguardo ottimale la creazione del Tribunale della Famiglia, assolutamente autonomo e presente sul territorio a livello provinciale, la cui composizione dovrebbe giovarsi dell’esperienza positiva della componente onoraria.
Auspica anche che venga presa in considerazione la necessità di abolire la discriminazione ancora esistente tra la filiazione legittima e la filiazione naturale che priva della parentela i figli naturali, con pesanti ricadute di ordine morale ed economico su soggetti che non hanno responsabilità per le scelte dei genitori.
Auspica, infine, che si intervenga sulle norme che regolano l’attribuzione del cognome ai figli; regole non scritte espressamente, ma ricavabili dal sistema, che la Corte di Cassazione ( ordinanza n.13298 del 17 luglio 2004 ) ha dubitato essere illegittime per la discriminazione di genere che le ispirano e che la Corte Costituzionale ha del pari riconosciute contrarie agli obblighi assunti in sede internazionale[1] dallo stato italiano in tema di rifiuto di tali forme di discriminazione, invitando più volte il legislatore a porre rimedio a questa violazione che ha definito essere “retaggio di una tramontata potestà maritale non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’eguaglianza tra uomo e donna”.
Graziana Campanato Consigliere presso la Corte di Cassazione pres. dell’ADMI
Vittoria Correa, socia e già presidente dell’ADMI, Presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila
[1] Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata in Italia con legge 14 marzo 1985 n.132 impegna all’art.2 i contraenti a “prendere ogni misura adeguata comprese le disposizioni di legge per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna”;
in particolare nella materia matrimoniale e nei rapporti familiari in genere l’art.16 lett.g impone agli Stati di assicurare “gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione”